Emigrazione, Immigrazione

EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE: 1. Emigrazione e immigrazione – Centri di permanenza per il rimpatrio – Associazioni a tutela di interessi collettivi – Impugnazione dello schema di capitolato per la gestione ed il funzionamento dei CPR – Legittimazione ad agire – Sussiste. 2. Emigrazione e immigrazione – Centri di permanenza per il rimpatrio – Disciplina carceraria – Applicazione – Esclusione. 3. Emigrazione e immigrazione – Centri di permanenza per il rimpatrio – CPR – Istruttoria – Amministrazioni deputate alla tutela della salute.

1. Va riconosciuta la legittimazione ad impugnare lo schema di capitolato per la gestione ed il
funzionamento dei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) alle associazioni che siano in
possesso dei requisiti tradizionalmente riconosciuti dalla giurisprudenza per la tutela degli interessi
collettivi (effettiva rappresentatività, finalità statutaria, stabilità e, almeno in taluni casi,
collegamento con il territorio) che abbiano in particolare, tra gli scopi statutari, la tutela della salute
nell’ambito dei luoghi di permanenza anche di lungo periodo. (1).
2. In mancanza di una scelta legislativa in tal senso, non è possibile estendere la disciplina carceraria
ai centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), neppure in via interpretativa. Pertanto, negli spazi
non coperti dalla legge, permane una sfera di discrezionalità amministrativa che non consente, al
giudice, di indicare soluzioni alternative univoche. (2).
In motivazione la sezione ha ritenuto di non poter sollevare una questione di legittimità costituzionale
della normativa sui CPR nella parte in cui non riconosce l’erogazione dei servizi sanitari previsti in
ambito carcerario dall’art. 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, essendo decorso un breve periodo di
tempo dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, 3 luglio 2025, n. 96 con cui si è
affermato che «Non può in tale prospettiva offrire precisi punti di riferimento nemmeno
l’ordinamento penitenziario, dovendo la detenzione amministrativa presso il CPR restare estranea a
ogni connotazione di carattere sanzionatorio».
Ha poi aggiunto che, pur dovendosi escludere l’applicazione dell’ordinamento penitenziario ai CPR,
non vi è alcun ostacolo ad adottare soluzioni migliorative rispetto a quelle esistenti e, pertanto,
possono essere presi come riferimento istituti che caratterizzano la sanità penitenziaria quando
permettono di innalzare gli standard dell’assistenza sanitaria e psicologica.
3. In un contesto delicato come quello della gestione dei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR),
è essenziale non solo che l’amministrazione procedente abbia una conoscenza profonda della realtà
nella quale va ad incidere l’azione amministrativa, ma anche che la stessa si avvalga del supporto
di tutte le amministrazioni che dispongono di competenze relative alla materia affrontata (nella
specie, del Ministero della Salute e del Garante nazionale dei diritti delle persone private della
libertà personale).
A sostegno del principio in rassegna, la sezione ha osservato che l’art. 12, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142 prevede che sullo schema di capitolato siano acquisite le valutazioni
del «Tavolo di coordinamento nazionale di cui all’articolo 16», ordinariamente composto da
rappresentanti di diverse istituzioni.
(1) Conformi: in parte: Cons. Stato, Ad. plen., 20 febbraio 2020, n. 6 (in Foro it., 2020, III, 289, nonché in
oggetto della News US n. 27 del 13 marzo 2020) in materia di legittimazione ad agire di enti associativi
esponenziali a tutela di interessi legittimi collettivi
(2) Conformi: Corte cost., 3 luglio 2025, n. 96.

Consiglio di Stato – Sezione Terza – Sentenza 7 ottobre 2025, n. 7839

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