paesaggistici e ambientali

BENI CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI: 1. Beni culturali, paesaggistici e ambientali– Adeguamento strumenti urbanistici alla pianificazione paesaggistica – Verifica ministeriale -Necessità -Effetti: parere della soprintendenza, da vincolante, in obbligatorio non vincolante. 2. Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Soprintendenza– Struttura amovibile in fascia costiera -Destinazione ad attività commerciale suscettibile di fruizione tutto l’anno – Parere negativo– Legittimità. – 3. Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Soprintendenza – Parere – Annullabilità per eccesso di potere e disparità di trattamento – Esclusione -Ragioni.

1. Ai sensi dell’art. 146, comma 5 del d.lgs. 22 gennaio 2024. n. 42, la verifica ministeriale sullo
strumento urbanistico locale, adeguato alle prescrizioni d’uso contenute negli atti di pianificazione
paesaggistica, costituisce una fase aggiuntiva alla fase di predisposizione e adozione
dell’adeguamento degli strumenti urbanistici, essenziale per la degradazione della portata del parere
della soprintendenza, da vincolante, in obbligatorio non vincolante. (1).
Il Consiglio di Stato non ha al riguardo condiviso il ragionamento seguito dal primo giudice che aveva
ritenuto non necessario il controllo ministeriale successivo alla chiusura del procedimento di
adeguamento dello strumento urbanistico per avere Il Ministero partecipato alle conferenze di servizi
di copianificazione, in quanto contrastante con il dato normativo e le prescrizioni del PTR pugliese
riferite alla disciplina, nel dettaglio, del procedimento di adeguamento dei piani urbanistici comunali
e provinciali al piano paesaggistico.
2. Non è affetto da deficit istruttorio e motivazionale il parere negativo della soprintendenza, reso in
sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, relativamente ad una struttura in fascia costiera,
motivato anche in ragione del rilievo che la struttura progettata (un bar/ristorante con parcheggio),
sebbene amovibile, di fatto non si presta a essere rimossa a seguito del periodo estivo, ospitando
un’attività commerciale suscettibile di fruizione tutto l’anno, per cui determina una trasformazione
definitiva del paesaggio, anche alla luce del consequenziale influsso antropico. (2).
In motivazione la sentenza ha precisato che il parere negativo era motivato anche in relazione
all’alterazione della fisionomia di una fascia costiera caratterizzata dall’assoluta preponderanza di
elementi naturali e da strutture rurali, salvi inserimenti moderni prevalentemente realizzati prima
dell’intervento di normative adottate a specifica tutela del paesaggio, e al fatto che l’intervento
introduceva un elemento di disturbo al godimento del panorama, specialmente dalle due strade di
valenza paesaggistica che permettevano di raggiungere l’area di intervento.
3. Ai fini dello scrutinio della legittimità del parere soprintendizio non rilevano le autorizzazioni
paesaggistiche rilasciate in relazione ad altre strutture, anche finitime, in considerazione del
margine di apprezzamento rimesso all’autorità e alla specificità dei casi concreti per cui il giudizio
di compatibilità paesaggistica normalmente non è comparabile con altri giudizi già operati e in
quanto l’eccesso di potere per disparità di trattamento è configurabile solo sul presupposto
dell’identità assoluta della situazione presa a confronto, il cui onere probatorio ricade sulla parte
ricorrente. (1).
(1) Conformi: Quanto alla prima parte della massima: Cons. Stato, sez. VI, 24 ottobre 2008, n. 5267 e 8 agosto
2000, n. 4345; quanto alla seconda parte: Cons. Stato, sez. IV, 22 luglio 2021, n. 5508; sez. III, 2 novembre
2019, n. 7478.

Consiglio di Stato – Sezione Quarta – Sentenza 22 luglio 2025, n. 6497

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