Il mancato rispetto del termine di cui all’art. 21-nonies comma 1 non intercetta l’esimente del
successivo comma 2-bis in considerazione della circostanza che l’elemento non dichiarato dalla parte
privata in seno all’istanza – ossia la presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta – non riguardava
aspetti non conosciuti dal Comune ma, diversamente, un elemento essenziale dell’istruttoria, ossia il
vincolo paesaggistico sull’area, la cui presenza era ben nota al Comune e che l’attività della fase
endoprocedimentale avrebbe dovuto agevolmente rilevare. La mancata dichiarazione della presenza
del vincolo si rivelava, pertanto, del tutto neutra rispetto agli obblighi endoprocedimentali del
Comune. Ne discende l’inidoneità dell’omessa dichiarazione della presenza del vincolo a spostare in
avanti il termine di adozione dell’atto di autotutela voluto dall’art. 21-nonies citato.
Conforme: Cons. Stato, Sez. VI, 2 novembre 2021, n. 7315: Cfr. 27 febbraio 2024, n. 1926.
Difforme: Cons. Stato, Sez. VI, 18 marzo 2021, n. 2329; Cfr. 4 ottobre 2024. n. 8010.
Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza 26 febbraio 2025, n. 1702, in Urbanistica ed appalti, n. 4 del 2025, pag. 463, con commento di Lorenzo Pianfetti: “Edilizia e paesaggio: il permesso di costruire in zona vincolata tra omissioni del privato e poteri tardivi della P.A.”, p ag. 465