La sentenza del giudice del lavoro, oggetto della domanda di ottemperanza, era passata in giudicato.
Risultava decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dalla
disciplina a mente della quale le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente
Agenzia delle entrate – Riscossione, completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti
giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di
somme di danaro entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Il giudice
amministrativo ha inoltre ricordato che, a seguito della riforma del processo civile di cui al Dlgs n.
149/2022, non è più previsto che per iniziare l’esecuzione forzata occorra necessariamente far apporre
sulla sentenza la formula esecutiva, ma è prescritto semplicemente che la sentenza sia stata rilasciata
in copia conforme all’originale. Il Tar ha chiarito che in tali circostanze può essere emesso uno
speciale ordine di pagamento informatico che le amministrazioni statali devono utilizzare per eseguire
i pagamenti di somme dovute in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali con efficacia esecutiva,
qualora non sussista la necessaria disponibilità sul capitolo di bilancio. Lo speciale ordine di
pagamento informatico, che deve essere firmato digitalmente, consente alle amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato, nonché ai funzionari delegati, limitatamente ai capitoli gestiti del bilancio
statale, di procedere all’effettuazione del pagamento registrandolo in conto sospeso, in attesa della
regolarizzazione contabile che avviene non appena si rendono disponibili le indispensabili risorse sul
relativo capitolo.
T.A.R. Lombardia Brescia – Sezione Prima – Sentenza 3 marzo 2025, n. 166, in Guida al Diritto n. 37 del 2025, pag. 23