1. Nel processo del lavoro, il provvedimento con cui il giudice, ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c.
(nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024), sostituisce l’udienza
destinata alla discussione della causa col deposito di note scritte, è ammissibile a condizione
che: I) la sostituzione non riguardi l’udienza di discussione nella sua integralità, ma la sola fase
processuale propriamente decisoria; II) nessuna delle parti si opponga a tale sostituzione; III)
non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle
istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva
dell’oralità; IV) qualora l’iter processuale necessiti di chiarimenti in base alla situazione concreta,
il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e
del diritto di difesa.
2. Il termine giudiziale dato con specificazione dell’orario, nei giudizi ordinari, deve intendersi
a giorni e limitato all’orario di apertura delle cancellerie fissato, in via generale, con decreto
dell’autorità giudiziaria competente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto pienamente rispettoso del
termine ex art. 127-ter c.p.c. il deposito di note scritte avvenuto nel giorno di scadenza dello
stesso, durante il tempo di apertura della cancelleria, benché successivamente all’orario indicato
dal giudice nel provvedimento).
Cassazione Sezioni Unite Civili – Sentenza 30 giugno 2025, n. 17603, in Foro Italiano n. 7-8 del 2025, Parte Prima, pag. 1952, con commento di Ginevra Ammassari “La (in)fugibilità, “a tutti gli effetti”, tra l’udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. e il deposito di note scritte di cui all’art. 127 ter c.p.c.”, pag. 1970