Nell’esame di abilitazione alla professione forense la motivazione espressa tramite il solo punteggio
numerico è illegittima per violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990; invero, il radicale mutamento
del contesto fattuale — caratterizzato da una drastica riduzione del numero dei candidati e dalla
previsione di un’unica prova scritta — fa venir meno le ragioni di buon andamento dell’azione
amministrativa (art. 97 Cost.) che in passato giustificavano la sufficienza del mero voto: in base a
un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme di proroga dell’art. 46 della L. n.
247/2012, deve ritenersi ormai vigente nell’ordinamento un obbligo di motivazione « rafforzata »,
che, pur non sostanziandosi necessariamente in specifiche annotazioni, consenta di percepire le
ragioni del giudizio espresso in modo più specifico rispetto al solo punteggio.
T.A.R. Lombardia Milano, Sezione Terza, Sentenza 6 aprile 2025, n. 1215, in Foro Amministrativo n. 4 del 2025, pag. 513