In caso di contratto di patrocinio, che costituisce negozio bilaterale con il quale il legale viene
incaricato di svolgere la sua opera professionale in favore della parte ed è regolato dalle norme del
mandato di diritto sostanziale, non è indispensabile per la sua conclusione il rilascio di una procura ad
litem, essendo questa richiesta solo per lo svolgimento dell’attività processuale, né rileva il
versamento di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, atteso che il mandato può essere anche
gratuito e che, in ipotesi di mandato oneroso, il compenso e il rimborso delle spese possono essere
richiesti dal professionista durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso.
Conseguentemente, non è necessario che nel contratto sia indicata l’entità del corrispettivo o il termine
per l’adempimento, ma è sufficiente la sussistenza di un accordo per lo svolgimento, da parte del
professionista, di un’attività difensiva giudiziale o stragiudiziale, essendo il rapporto di patrocinio un
negozio bilaterale comunque generatore in sé del diritto al compenso, tranne che questo sia stato
pattiziamente escluso.
Cass. Civ., Sezione II, Ordinanza 3 dicembre 2025, n. 31613, in Guida al Diritto n. 1 del 2026, p. 67