1. Nell’ordinamento di uno Stato di diritto, l’obbligo di dare esecuzione ai provvedimenti
giurisdizionali è incondizionato, con la conseguenza che l’inadempimento di tale obbligo, protratto
oltre il tempo ragionevolmente necessario ad approntare i mezzi che tale esecuzione richieda,
costituisce fatto che, di per sé stesso, è fonte di responsabilità della Pa obbligata, senza necessità per
il soggetto danneggiato di provare il dolo o la colpa in capo al personale che di volta in volta è
intervenuto.
2. Nessuna discrezionalità da parte della Pubblica amministrazione nel dare attuazione al
provvedimento giurisdizionale che ordina lo sgombero di un immobile occupato abusivamente. In
particolare, «la causa di forza maggiore», ostativa al rilascio, «non può identificarsi nelle difficoltà
intrinseche dell’esecuzione forzata né nella scelta discrezionale di posporre l’interesse all’esecuzione
del provvedimento giurisdizionale ad altri interessi, pur legittimi, che la P.A. è tenuta a garantire».
Cass. civ., Sezione III, Sentenza 28 agosto 2025, n. 24053, in Guida al Diritto n. 42 del 2025, p. 32, con nota da Francesco Machina Grifeo, con commento di E. Sacchettini “Pa obbligata a dare attuazione all’atto giudiziario esecutivo”, pag. 43; in Foto Italiano n. 10 del 2025, Parte Prima, pag. 2517, con commento di A. Palmieri: “Responsabilità dell’amministrazione per mancata assistenza nell’attuazione del provvedimento di rilascio di un immobile abusivamente occupato: accordi (sull’illiceità della condotta) e disaccordi (sulla configurabilità del danno risarcibile)”, Parte Prima, pag. 2541