Pubblico impiego privatizzato

PUBBBLICO IMPIEGO PRIVATIZZATO: Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Mansioni superiori — Differenze retributive — Determinazione.

Nel pubblico impiego contrattualizzato, l’art. 52, comma 5, d.leg. n. 165 del 2001 — in difetto
di diverse disposizioni di legge o della contrattazione collettiva riferite a determinate categorie
di lavoratori — deve interpretarsi nel senso che il lavoratore assegnato a mansioni appartenenti
alla categoria superiore, ferma la nullità dell’assegnazione, ha diritto (per il periodo di
svolgimento di tali mansioni in modo prevalente, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 52) al
pagamento della differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per la categoria
superiore cui corrispondono le mansioni espletate e quello iniziale della categoria di
inquadramento, in aggiunta a quanto percepito per la posizione economica di appartenenza e,
eventualmente, a titolo di retribuzione individuale di anzianità.

Cass. civ., Sez. Lavoro, Ordinanza, 10 luglio 2025, n. 18895, in Foro Italiano n. 9, Parte Prima, p. 2260, con nota di richiami, pag. 2268

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