In tema di pubblico impiego privatizzato, l’esistenza, anche continuativa, di leciti rapporti personali
extralavorativi tra un dipendente ed un superiore non ha alcun rilievo né sul piano della legittimità
degli atti gestori, né sul piano della valutazione delle condotte degli interessati, salvo che nel caso di
selezioni di diritto privato comportanti valutazioni discrezionali dei candidati per l’attribuzione di
incarichi di rilievo, come quello di posizione organizzativa, ipotesi rispetto alle quali la p.a. è tenuta
ad assicurare l’imparzialità di chi sia preposto alla scelta, in attuazione del principio di imparzialità
che comunque ne connota l’operato ai sensi dell’art. 97 Cost. e che si traduce in corrispondenti
obblighi di correttezza e buona fede, trovando applicazione le regole di cui all’art. 51 c.p.c., ivi
compresa quella atipica che impone di evitare, secondo un costante indirizzo interpretativo,
l’assunzione della decisione da parte di chi abbia con taluno un rapporto personale di tale intensità da
fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto dei menzionati principi.
Cass. Civ., Sezione Lav., Ordinanza 4 novembre 2025, n. 29094, in Guida al Diritto n. 45 del 2025, p. 51