Pubblico impiego

PUBBLICO IMPIEGO: 1. Giustizia amministrativa – Processo amministrativo –Partecipazione alla procedura concorsuale -Acquiescenza alla decisione dell’Amministrazione di avviarla – Non sussiste – Ragioni. 2. Pubblico impiego – Impiegato enti locali – Procedure assunzione – Formazione elenco idonei – Natura bifasica: 1° selezione unica per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione; 2° svolgimento dell’interpello, cui deve ricorrere l’ente interessato per poter attingere all’elenco, con eventuale prova selettiva in caso di pluralità di domande. 3. Pubblico impiego – Impiegato enti locali – Procedure assunzione – Formazione elenco idonei – Interpello – Successiva formazione graduatoria – Esclusione – Rinnovo interpello ogni volta che l’amministrazione individua un’esigenza assunzionale – Necessità.

1. La partecipazione del ricorrente in primo grado, qui appellato, alla seconda procedura non è indice
di acquiescenza alla decisione dell’Amministrazione di avviarla.
L’acquiescenza a un atto amministrativo deve infatti risultare in modo chiaro e incontrovertibile da
atti o comportamenti assolutamente inconciliabili con volontà diverse (Cons. St., sez. IV, 28 marzo
2024 n. 2940).
Il comportamento dell’appellato non riveste detto carattere.
Egli infatti ha impugnato le determinazioni amministrative riguardanti la seconda procedura, così
evidenziando di “non accettare gli effetti modificativi che la partecipazione alla nuova selezione”
(così il Comune appellante), e vi ha partecipato per non precludersi future possibilità, anche al fine
di poterne impugnare gli atti.
Peraltro detta partecipazione non garantisce allo stesso di ottenere il bene della vita anelato con il
ricorso, assicurando piuttosto la chance di acquisire il risultato voluto.
2. L’istituto introdotto dall’art. 3-bis del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (“selezioni uniche per la
formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione degli enti locali”) si
caratterizza dal punto di vista procedimentale, per la presenza di due momenti significativi, il
primo costituito dalla selezione unica per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli
dell’amministrazione, che attribuisce la possibilità di partecipare agli interpelli. Il secondo è dato
dallo svolgimento dell’interpello, cui deve ricorrere l’ente interessato per poter attingere all’elenco
(in mancanza di graduatorie di concorso in corso di validità). Se più soggetti iscritti nell’elenco
manifestano interesse all’assunzione, l’ente locale procede a valutarne le candidature con modalità
semplificate, effettuando una prova selettiva scritta o orale, diretta a formulare una graduatoria di
merito da cui attingere per la copertura “del posto disponibile”.
3. All’interpello disciplinato dall’art. 3-bis del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 non risulta
applicabile il principio elaborato in via giurisprudenziale secondo il quale è da ritenere illegittima
la determinazione dell’amministrazione di bandire un nuovo concorso, a fronte dell’esistenza di una
graduatoria ancora vigente per la medesima figura professionale, nonché sussistendo la sostanziale
coincidenza tra le prove previste nei due bandi, posto che lo stesso non dà luogo a una graduatoria
che conserva efficacia nel tempo, dovendo essere rinnovato ogni volta che l’amministrazione
individua un’esigenza assunzionale.

Consiglio di Stato – Sezione Quinta – Sentenza 5 giugno 2025, n. 4878

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