Pubblico impiego

PUBBLICO IMPIEGO: 1. Pubblico impiego – Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Sanzioni disciplinari – Sospensione cautelare – Natura non disciplinare – Competenza. 2. Pubblico impiego – Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Sanzioni disciplinari – Sospensione cautelare – Discrezionalità – Sussiste. 3. Pubblico impiego – Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Whistleblowing – Sanzioni disciplinari – Destituzione – Violazione segreto d’ufficio – Condizioni.

1. La sospensione cautelare dal servizio non integra la fattispecie della misura disciplinare, mentre
costituisce atto di ordinaria amministrazione, poiché ha un assetto provvisorio e strumentale ed è
finalizzata a gestire il rapporto di lavoro in attesa della conclusione del procedimento disciplinare,
con la conseguenza che essa non richiede la competenza prevista per le misure disciplinari. (1).
2. La scelta di sospendere in via cautelare il dipendente in pendenza di procedimento disciplinare è
ascritta alle valutazioni discrezionali dell’amministrazione e la possibilità di una soluzione
alternativa, ove pure ipotizzabile, non dà luogo a soluzioni obbligate. (2).
3. È legittima la sanzione disciplinare della destituzione del dipendente adottata dalla Banca d’Italia
per violazione del segreto d’ufficio consistente nell’aver reso disponibili, alla redazione di un
programma televisivo, informazioni, documenti e registrazioni relativi all’attività di vigilanza svolta
dalla Banca d’Italia, non operando la tutela ex art. 54-bis del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 quando
non sia segnalato concretamente e chiaramente alcun illecito, non risultando perciò le esigenze di
tutela dell’integrità dell’amministrazione di cui il whistleblower, nello spirito della legge, si fa
portatore. (3).
Il principio di cui in massima è stato affermato dalla Sezione in relazione alla attività di vigilanza
della Banca d’Italia sulla cd. «truffa dei diamanti», che aveva investito la Banca Monte dei Paschi di
Siena nel 2016 a seguito di un esposto anonimo con cui era segnalata la promozione, da parte di detto
istituto, dell’acquisto di diamanti presso la propria clientela, commercializzati da DPI (Diamond
Private Investment) sulla base, non delle quotazioni ufficiali, ma di un listino prezzi predisposto dalla
stessa DPI. In ragione di ciò, Banca d’Italia aveva irrogato all’istituto bancario una sanzione di circa
euro 1.300.000, per violazione delle disposizioni in materia di obblighi di verifica della clientela,
senza avviare alcuna procedura nei confronti del management, e trasmettendo poi gli atti, per
competenza, alla Banca centrale europea.

Consiglio di Stato – Sezione Sesta – Sentenza 23 settembre 2025, n. 7472.

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