Nel pubblico impiego contrattualizzato, la scelta dell’amministrazione di avvalersi dello scorrimento
della graduatoria degli idonei di un precedente concorso per la copertura di posti vacanti equivale, a
tutti gli effetti, alla determinazione di procedere a nuove assunzioni, sicché, per tale scorrimento, si
pone, fra l’altro, la necessità di considerare i requisiti di validità vigenti al momento della
determinazione assunta dall’amministrazione; di conseguenza, proprio per rispettare i principi di cui
agli articoli 3e 97 della Costituzione, la Pa non può che determinarsi in base alla normativa vigente
al momento dell’assunzione tramite scorrimento della graduatoria e non già di quella (eventualmente
diversa) in vigore al momento dell’emanazione del bando iniziale.
Cass. civ., Sez. Lav., Ordinanza 12 febbraio 2026, n. 3193, in Guida al Diritto n. 10 del 2026, pag. 79