1. «in tema di pubblico impiego e di dirigenza in ambito scolastico, sono distinti, anche per struttura
e regole di reclutamento i ruoli dei dirigenti scolastici (art. 25 del d. lgs. n. 165 del 2001) e quelli dei
dirigenti amministrativi (art. 23 del medesimo d. lgs.) e pertanto ad una selezione svolta ai sensi
dell’art. 19, co. 5 del d. lgs. n. 165 del 2001 rispetto a posti di dirigenza amministrativa non può
partecipare il dirigente scolastico, che è invece legittimato a partecipare alle selezioni svolte ai sensi
dell’art. 19, co. 5-bis, non potendo egli non essere parificato almeno ai dirigenti di altro ente pubblico
non economico, in quanto entrambi dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all’art. 23 cit. della P.A.
di riferimento»;
2. «in tema di pubblico impiego e di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell’art. 19, co. 6, del
d. lgs. n. 165 del 2001, il requisito delle concrete esperienze maturate per almeno un quinquennio in
posizioni funzionali per l’accesso alla dirigenza non fa riferimento allo svolgimento di pregressi
incarichi di rango esclusivamente dirigenziale, ma più in generale ad esperienze “di lavoro” purché
qualificanti rispetto alla posizione della quale si proceda alla copertura».
Cassazione civile, Sezione Terza, Ordinanza 23 agosto 2025 n. 23745, in Guida al Diritto n. 36 del 2025, pag. 19