E’ costituzionalmente illegittimo, in riferimento all’art. 117, comma 2, Cost., l’art. 8 della legge
regionale della Calabria n. 22 del 5 ottobre 2007, nella parte in cui attribuisce autonomamente la
qualifica di agenti contabili ai consiglieri di amministrazione e ai componenti del collegio sindacale,
nominati dal Presidente della Regione o dai rappresentanti nelle assemblee sociali, delle società
partecipate dalla Regione Calabria, poiché rientra nella competenza del legislatore regionale
unicamente la disciplina dell’assetto organizzativo interno della gestione ed eventualmente degli
ambiti della delega, ma non l’attribuzione della qualifica di agente contabile, con la conseguente
invasione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia della giurisdizione e norme
processuali.
Corte Costituzionale – Sentenza 24 gennaio 2025, n. 25, in Foto Italiano n. 1 del 2025, parte I°, pag. 26, con nota di G. D’Auria: “Gli agenti contabili delle società pubbliche: l’obbligo di “conservazione dei valori azionari”, il giudizio di conto e l’organizzazione degli uffici regionali”