1. La quantificazione del danno alla concorrenza, che si sostanzia nei maggiori costi sostenuti
dall’Amministrazione per l’affidamento del lavoro o del servizio in conseguenza dell’alterazione delle
ordinarie regole per l’aggiudicazione, può operarsi con riguardo alle illecite utilità percepite dal
funzionario pubblico, in quanto l’importo della tangente incide sulle condizioni contrattuali in senso
deteriore per la stazione appaltante.
2. La sentenza di patteggiamento, anche alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 25 del D.Lgs. n.
150/2022, non ha efficacia e non può essere utilizzata come prova nei giudizi civili, disciplinari,
tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile.
Tuttavia, le prove raccolte nel procedimento penale sono utilizzabili dal giudice contabile per formare
il convincimento, anche sulla base di elementi atipici.
Corte dei Conti , Sez. giurisd. Toscana, 22 maggio 2025, n. 60, in Urbanistica e appalti n. 4 del 2025, pag. 505, con commento di E. Mante, “Orientamenti giurisprudenziali in tema di prova e quantificazione del danno alla concorrenza”, pag. 514