L’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa
all’indennizzo delle vittime di reato
dev’essere interpretato nel senso che:
esso osta a un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti che, per
principio, escluda, per quanto riguarda il danno morale, qualsiasi indennizzo per il dolore e la
sofferenza patiti da tali vittime. Nonostante la necessità di garantire la sostenibilità finanziaria dei
sistemi nazionali di indennizzo, di modo che gli Stati membri non devono necessariamente prevedere
un ristoro completo del danno materiale e morale subito da tali vittime, un indennizzo equo ed
adeguato, ai sensi di tale disposizione, richiede, in sede di determinazione di un siffatto indennizzo,
di tener conto della gravità delle conseguenze, in capo alle vittime, dei reati perpetrati, nonché del
risarcimento che tali vittime possono ottenere a titolo della responsabilità da fatto illecito dell’autore
del reato.
Corte Giustizia Unione Europea, Sez. V, 2 ottobre 2025, in C-284/2024, in Guida al Diritto n. 39 del 2025, pag. 96