Regione, Sanità

SANITA’ PUBBLICA – REGIONE: 1. Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Puglia — Sanità pubblica — Servizio sanitario regionale — Competenze in materia di reclutamento e gestione del personale — Attribuzione all’agenzia regionale per la salute e il sociale (Aress) — Incostituzionalità 2. Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Puglia — Sanità pubblica — Servizio sanitario regionale — Competenze in materia di personale sanitario e amministrativo — Competenze in materia di autorizzazioni e accreditamento delle strutture sanitari e — Attribuzione all’agenzia regionale per la salute e il sociale (Aress) — Questione inammissibile di costituzionalità 3. Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Puglia — Sanità pubblica — Agenzia regionale per la salute e il sociale (Aress) — Qualificazione come «ente di supporto tecnicoamministrativo» al dipartimento regionale di promozione della salute — Questione infondata di costituzionalità 4. Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Puglia — Sanità pubblica — Competenze in materia di autorizzazioni e accreditamento delle strutture sanitarie — Competenze in materia di comunicazione in materia di sanità — Attribuzione all’agenzia regionale per la salute e il sociale (Aress) — Questione infondata di costituzionalità.

1. È incostituzionale l’art. 2, comma 1, lett. b), l. reg. Puglia 9 aprile 2024 n. 16, nelle parti in
cui, modificando le competenze dell’agenzia regionale per la salute e il sociale (Aress) istituita
dalla l. reg. Puglia 24 luglio 2017 n. 29, ha aggiunto all’art. 3 di quest’ultima legge i commi 2
bis, lett. a), 2 ter, 2 quater, 2 quinquiese 2 sexies, i quali hanno previsto che l’agenzia, operando
come «ente di supporto tecnico-amministrativo» al dipartimento regionale di promozione della
salute, attua a) le procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale sanitario e
amministrativo del servizio sanitario regionale; b) la gestione dei dirigenti medici e delle
professioni sanitarie (compresa l’attribuzione della sede di lavoro e delle mansioni); c) la
ricognizione trimestrale del personale in servizio.
2. È inammissibile, per genericità dei motivi di ricorso (i quali non offrono argomenti a supporto
dell’asserita incompatibilità delle disposizioni impugnate con i vincoli posti alla regione dal
programma di prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario), la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. a) e b), l. reg. Puglia 9 aprile 2024 n. 16, nelle
parti in cui, modificando gli art. 2 e 3 l. reg. Puglia 24 luglio 2017 n. 29, prevede che l’agenzia
regionale per la salute e il sociale (Aress) opera come «ente di supporto tecnico-amministrativo»
al dipartimento regionale di promozione salute (lett. a) e attribuisce alla stessa agenzia
competenze in materia di reclutamento e gestione del personale, sanitario e amministrativo, del
servizio sanitario regionale, nonché in materia di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento
delle strutture sanitarie pubbliche e private (lett. b), in riferimento all’art. 117, comma 3, Cost.,
in relazione alla materia «coordinamento della finanza pubblica».
3. È infondata, in quanto la disposizione impugnata è priva di autonoma efficacia lesiva (essendo
state contestualmente dichiarate incostituzionali le disposizioni della stessa legge invasive della
competenza legislativa concorrente statale in materia di competenze delle aziende sanitarie), la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. a), l. reg. Puglia 9 aprile 2024
n. 16, la quale, aggiungendo all’art. 2 l. reg. Puglia 24 luglio 2017 n. 29 il comma 5 bis, prevede
che l’agenzia regionale per la salute e il sociale (Aress) opera come «ente di supporto tecnicoamministrativo» al dipartimento regionale di promozione della salute, in riferimento all’art. 117,
comma 3, Cost., in relazione alla materia «tutela della salute».
4. È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, l. reg. Puglia 9
aprile 2024 n. 16, nella parte in cui, alla lett. b), ha aggiunto all’art. 3 l. reg. Puglia 24 luglio
2017 n. 29 il comma 2 bis, lett. b), c) e d), il quale attribuisce all’agenzia regionale per la salute
e il sociale (Aress) la gestione dei procedimenti in materia di pareri di compatibilità,
autorizzazioni e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, la
gestione dei procedimenti in materia di mantenimento dell’accreditamento a seguito di
trasformazione, trasferimento titolarità o trasferimento sede di strutture sanitarie e socio –
sanitarie pubbliche e private, nonché compiti di supporto all’elaborazione delle strategie
regionali per accrescere l’efficienza e l’efficacia comunicativa in materia di sanità, in riferimento
all’art. 117, comma 3, Cost., in relazione alla materia «tutela della salute».

Corte Costituzionale – Sentenza 17 dicembre 2024, n. 202, in Il Foro Italiano, n. 12 del 2026, Parte Prima, pag. 3066, con nota di richiami

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