È costituzionalmente ammesso che la legge regionale disciplini, nell’ambito della competenza
concorrente in materia di tutela della salute, i profili organizzativi e procedurali dell’assistenza del
servizio sanitario regionale al suicidio medicalmente assistito quale delineato dalle sentenze n. 242
del 2019, n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025 della Corte costituzionale, purché non novando né
cristallizzando i requisiti sostanziali e procedurali dell’esimente di cui all’art. 580 cod. pen., né
interferendo con l’assetto unitario dell’ordinamento civile e penale, né con la determinazione dei livelli
essenziali di assistenza, riservati allo Stato; resta atto personalissimo la richiesta di accesso al suicidio
assistito, che deve essere espressa personalmente dal paziente secondo le forme e gli strumenti di
comunicazione previsti dalla legge statale sul consenso informato.
Corte Costituzionale – Sentenza 29 dicembre 2025, n. 204, Guida al Diritto, n. 2 del 2026, pag. 15, con commento di V. Cianciolo, “La regia resta al legislatore statale che però continua a non intervenire”.