Scuola

SCUOLA: 1. -Giustizia amministrativa -Processo amministrativa -Scuola -Mancata promozione dell’alunno -Impugnazione -Sindacabilità -Limiti: difetto di motivazione, carenza d’istruttoria e dell’illogicità manifesta. 2. -Scuola -Mancata promozione dell’alunno -Natura afflittiva del provvedimento -Non sussiste -Ragioni. 3. -Scuola -Mancata promozione dell’alunno -Presupposti: idoneità o non idoneità dello studente -Sufficienza.

1. “Le valutazioni del Consiglio di classe in sede di scrutinio finale relativamente alla promozione di
un alunno, e gli apprezzamenti sul grado di (in)sufficienza della preparazione raggiunta nelle diverse
materie, nonché la compatibilità di questa con le possibilità di recupero dell’alunno, costituiscono
espressione di un giudizio di discrezionalità tecnica che spetta al solo Consiglio di classe e che non
è censurabile in sede di legittimità dal giudice amministrativo se non nei ristretti limiti del difetto di
motivazione, della carenza d’istruttoria e dell’illogicità manifesta” (Consiglio di Stato sez. VI,
10/12/2015, n.5613; nello stesso senso anche: T.A.R. Perugia, (Umbria) sez. I, 26/10/2023, n.581;
T.A.R. Aosta, (Valle d’Aosta) sez. I, 20/01/2022, n.2; T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 05/08/2021,
n.5456; T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia) sez. I, 13/03/2019, n.123).
2. E’ stato altresì affermato a più riprese che: “La non ammissione, sebbene percepibile
dall’interessato come provvedimento afflittivo, non ha carattere sanzionatorio, bensì finalità
educative e formative, poiché si sostanzia nell’accertamento del mancato raggiungimento di
competenze ed abilità proprie della classe di scuola frequentata, che rendono necessaria la
ripetizione dell’anno scolastico proprio al fine di consentire di colmare le lacune di apprendimento
(cfr., da ultimo, TAR Veneto, IV, 27-09-2023, n. 1342)” (T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. V,
30/07/2024, n. 2341).
3. – il provvedimento non è affetto da manifesta illogicità, considerato il numero delle insufficienze
ottenute, la gravità delle insufficienze stesse, e la centralità delle materie nelle quali questo giudizio
voto è stato attribuito;
– più in generale, il Consiglio di classe non è tenuto, nel giudizio di non ammissione all’esame di
maturità, a dare conto di circostanze ulteriori rispetto a quelle che sostanziano l’idoneità o la non
idoneità dello studente ai fini del passaggio nella classe successiva o dell’ammissione dello stesso agli
esami di Stato.

T.A.R. Calabria, Sezione Seconda, Sentenza 29 maggio 2025, n. 930, in Foto Italiano, Parte Terza, pag. 357

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