1. Il docente a tempo determinato ha diritto all’indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non
godute, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo formalmente invitato a goderne, con espresso
avviso della perdita del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione.
2. In tema di ferie dei docenti a termine nell’ambito del pubblico impiego, non opera alcun
automatismo di collocazione in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni. Il diritto all’indennità
sostitutiva delle ferie maturate e non godute sorge alla cessazione del rapporto ove l’Amministrazione
non provi di avere invitato inutilmente e formalmente il lavoratore a fruirne, con tempestivo e
accurato avviso dell’effetto di perdita del diritto alle ferie e alla relativa indennità in caso di inerzia.
3. Le giornate di riposo per festività soppresse sono assimilabili, quanto a regime, alle ferie: in difetto
di effettiva fruizione, esse sono monetizzabili alla cessazione del rapporto alle medesime condizioni
richieste per le ferie non godute. Ne consegue che non è consentita la perdita automatica del relativo
diritto e dell’indennità sostitutiva senza la previa prova, a carico del datore di lavoro, di uno specifico
invito alla fruizione accompagnato dall’avvertimento, reso in modo puntuale e tempestivo, delle
conseguenze estintive in caso di mancata richiesta.
Tribunale Milano -Sez. Lav., 28 luglio 2025, n. 3134, in Giurisprudenza Italiana n. 2 del 2026, pag. 406, con commento di F. D’Addio: <<Diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute e docenti a termine”, pag. 409