SPESE

SPESE:  Spese di giudizio – Spese di giustizia – Ausiliari del giudice – Compenso a tempo – Vacazioni – Riduzione della vacazione successiva alla prima – Irragionevolezza – Incostituzionalità – Sussiste.

<<1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, secondo comma, della L. 8 luglio 1980, n. 319
(Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite
a richiesta dell’autorità giudiziaria) nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone
la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione>>.

Corte costituzionale, 10 febbraio 2025, n. 16, in Guida al Diritto, 22 marzo 2025, n.10, p.54, con commento di Eugenio Sacchettini “Evidente l’assoluta sproporzione tra compenso e valore dell’attività”.

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