L’articolo 37 della direttiva 2013/32 osta a che uno Stato membro designi come paese di origine sicuro
un paese terzo che non soddisfi, per talune categorie di persone, le condizioni sostanziali di siffatta
designazione, enunciate all’allegato I della direttiva. Uno Stato membro può designare paesi terzi
quali paesi di origine sicuri mediante un atto legislativo, a condizione che tale designazione possa
essere oggetto di un controllo giurisdizionale vertente sul rispetto delle condizioni sostanziali di
siffatta designazione, enunciate all’allegato I a detta direttiva, da parte di qualsiasi giudice nazionale
investito di un ricorso avverso una decisione concernente una domanda di protezione internazionale,
esaminata nell’ambito del regime speciale applicabile alle domande presentate dai richiedenti
provenienti da paesi terzi designati come paesi di origine sicuri. Lo Stato membro, che designa un
paese terzo come paese di origine sicuro, deve garantire un accesso sufficiente e adeguato alle fonti
di informazione di cui all’articolo 37, paragrafo 3, sulle quali si fonda tale designazione, accesso che
deve, da un lato, consentire al richiedente protezione internazionale interessato, originario di tale
paese terzo, di difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena
cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente e, dall’altro, consentire a quest’ultimo
di esercitare il proprio sindacato su una decisione concernente la domanda di protezione
internazionale.
Corte Giustizia Unione Europea, Grande Sezione, 1 agosto 2025, in C-758/2024 e C-759/2024, in Guida al Diritto n. 36 del 2025, pag. 88