In materia di contributi per il pluralismo dell’informazione, la ratio dell’articolo 6, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, che riconosce una maggiorazione
del punteggio utile alle emittenti ammesse a contributo per marchi televisivi o trasmissioni
radiofoniche autorizzati ad operare esclusivamente in determinate regioni (nella specie, Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia) è quella di assicurare una misura di favore
nell’attribuzione del contributo a quelle emittenti che operino esclusivamente in regioni svantaggiate
che l’Unione europea abbia deciso di sostenere con i fondi di coesione. Il richiamo alle politiche di
coesione va inteso come rinvio mobile, con conseguente inclusione fra i beneficiari della misura di
tutti quei territori che, di volta in volta, l’Unione europea abbia eletto o elegga destinatari di politiche
di incentivazione e sostegno e di strategie di investimento. (1).
In motivazione la sezione ha chiarito che, se è vero che nella programmazione valida per il settennio
2014-2020, in corso alla data di entrata in vigore il d.P.R. n. 146 del 2017, le “regioni Obiettivo 1”
erano solo Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, considerate regioni in ritardo
di sviluppo in ragione del PIL pro capite, è anche vero che la regione Molise, pur non avendo fatto
parte ab origine delle “regioni Obiettivo 1”, nel più recente periodo di programmazione 2021-2027,
è stata ammessa a beneficiare di investimenti e vantaggi fiscali e finanziari, con investimenti legati al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+). Sicchè,
attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata ed una lettura adeguatrice della
disposizione la sezione ha ritenuto che l’amministrazione ben potrebbe riconoscere all’operatore
ricorrente la pretesa maggiorazione del 15% a cagione del suo operare esclusivamente nella regione
Molise, quale regione che, per le annualità 2021- 2027 è stata considerata in ritardo e meritevole di
misure di sostegno da parte della Unione Europea al pari delle regioni presenti nella programmazione
2014-2020.
T.A.R. Lazio -Roma, Sezione IV, Sentenza 9 ottobre 2025, n. 17370