La Consulta ha dichiarato infondate le questioni sollevate, per violazione degli articoli 3 e 41 della
Costituzione, con riferimento all’articolo 22, comma 6, che prevede la possibilità, per gli alberghi, di
associare nella gestione, in aumento della propria capacità ricettiva e nei limiti del 40 per cento della
medesima, unità immobiliari residenziali nella loro disponibilità, ubicate entro 200 metri, ma
attribuisce ai comuni il potere di stabilire una percentuale inferiore. Per la Corte, la norma impugnata
conferma la generale funzione comunale di regolare gli insediamenti sul proprio territorio e fa salva
la possibilità per il singolo comune di temperare l’espansione delle attività alberghiere, tenendo conto
delle esigenze del proprio territorio. La Corte ha esaminato diverse questioni relative alle disposizioni
concernenti le «strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione». Ha
respinto le questioni relative all’articolo 41, comma 3, secondo il quale l’attività ricettiva extraalberghiera è consentita esclusivamente in unità immobiliari aventi, ai fini urbanistici, destinazione
d’uso turistico-ricettiva, con esclusione di quelli aventi destinazione d’uso residenziale. La Corte ha
sottolineato che, in base agli articoli 42-45, le strutture in questione devono essere gestite in forma
imprenditoriale: dunque, se un immobile è utilizzato in modo stabile ed organizzato come struttura
ricettiva extra-alberghiera, la previsione della destinazione d’uso turistico-ricettiva non può essere
considerata irragionevole.
Corte Costituzionale – Sentenza 16 dicembre 2025, n. 186, Guida al Diritto, n. 1 del 2026, pag. 51