Antimafia, Senza categoria

ANTIMAFIA: 1. Misure di prevenzione – Interdittiva e informativa antimafia – Controllo giudiziario – Differenze. 2. Misure di prevenzione – Interdittiva e informativa antimafia – Contributi e finanziamenti – Provvedimenti esecutivi – Controllo giudiziario – Effetti – Limite temporale 3. Misure di prevenzione – Interdittiva e informativa antimafia – Contributi e finanziamenti – Interdittiva antimafia – Provvedimenti esecutivi – Controllo giudiziario – Effetti – Rapporti esauriti

1. L’interdittiva antimafia ha natura “cautelare e preventiva”, collocandosi in una prospettiva
anticipatoria di difesa della legalità, mentre il controllo giudiziario è orientato al risanamento
dell’impresa e deve essere considerato quale parentesi che dinamicamente tende all’emenda
dell’imprenditore, e non refluisce sul sindacato “statico” sull’informativa a suo tempo emessa, da
esercitare alla luce del quadro istruttorio al tempo “fotografato” e vagliato dal Prefetto. Si tratta di
istituti autonomi che, seppur caratterizzati da una presupposizione genetica, possono condurre ad
esiti divergenti. (1).
2. Il provvedimento di ammissione al controllo giudiziario ha funzione costitutiva e sospende gli
effetti prodotti dall’interdittiva antimafia, incidendo quindi anche sui provvedimenti esecutivi della
stessa. Ai fini dell’effetto sospensivo previsto dall’art. 34-bis, comma 7, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, è dirimente il momento di adozione dei provvedimenti esecutivi
dell’interdittiva antimafia, se antecedente ovvero successivo all’ammissione al controllo
giudiziario. (2).
Nell’ipotesi di specie il Tar per il Lazio ha ritenuto irrilevante l’ammissione al controllo giudiziario
essendo già intervenuta, in esecuzione dell’interdittiva antimafia, la risoluzione di convenzioni per
l’accesso alle tariffe incentivanti GSE. Ciò in quanto nelle convenzioni tariffarie si prevede che “La
presente Convenzione si intende risolta di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora il
soggetto responsabile incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dal d.lgs.6 settembre 2011, n. 159.
Il GSE si riserva inoltre di assumere le determinazioni conseguenti anche in ordine alla eventuale
ripetizione di quanto già erogato”.
3. Se è vero che l’amministrazione non può adottare un provvedimento esecutivo di un’interdittiva
non efficace in quel momento perché sospesa – in virtù del richiamo all’art. 94 da parte dell’art. 34-
bis, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 – l’ammissione al controllo giudiziario
non elimina gli effetti che l’interdittiva antimafia ha prodotto medio tempore sulle convenzioni in
corso, lasciando fermi quelli che hanno comportato l’esaurimento dei rapporti. (3).
(1) Conformi: Quanto alla prima parte: Cons. Stato, sez. III, 7 giugno 2024, n. 5112; 5 luglio 2023, n. 6553;
16 febbraio 2022 n. 4912; Quanto alla seconda parte: Cons. Stato, Ad. plen. 13 febbraio 2023, nn. 6,7,8 con le
quali si è statuito che la pendenza del controllo giudiziario a domanda, ex art. 34-bis, comma 6, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non è causa di sospensione del giudizio di impugnazione contro
l’informazione antimafia interdittiva.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2024, n. 3266; 22 novembre 2023, n. 8481; 6 ottobre 2022, n.
8558; T.a.r. per la Campania, sez. IV, 14 marzo 2023, n. 1669.
(3) Conformi: Cfr. massima precedente

T.A.R. Lazio -Roma – Sezione Terza/ter – Sentenza 28 marzo 2025, n. 6301.

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