L’identificazione regionale delle aree non idonee per l’installazione di impianti FER comporta solo
una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni in sede di autorizzazione, integrando un
giudizio di primo livello con finalità acceleratorie, spettando poi al procedimento di autorizzazione il
compito di verificare se l’impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti
sull’area, possa essere realizzabile; né la inidoneità di un’area si può tradurre comunque in un divieto
assoluto stabilito a priori di localizzazione di un impianto FER, dal momento che equivale a indicare
un’area in cui l’installazione dell’impianto stesso può essere sì autorizzata, purché sulla base di una
idonea istruttoria e di una motivazione rafforzata.
Consiglio di Stato – Sezione Quarta – Sentenza 11 dicembre 2025, n. 9788, in Rivista Giuridica dell’Edilizia n. 2 del 2026, pag. 110, con note giurisprudenziali